Come sostantivo, nella lingua italiana, indica una persona con cui si è più o meno stabilmente a contatto; come aggettivo definisce qualcosa di unito, avvicinato, attaccato, legato, saldato, connesso, annesso, ad un altro. Non è forse questa la peculiarità di alcune, per non dire molte, relazioni interpersonali di tutti gli esseri umani? Il tentativo di dirimere i dubbi sull’ argomento si fa ancora più arduo se si ricerca la parola congiunto tra i codici della giurisprudenza; il termine più tradizionale per avvocati e giudici è quello di parenti, nozione puntualmente definita nel Codice civile a partire dall’art. 74; ma il decreto pronunciato dal Premier Conte non parla di parenti, bensì di congiunti, e da qui la quasi comica confusione in cui versa gran parte del popolo italiano.
Secondo l’articolo sopra citato “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”, con tutte le successive specifiche tra parentela in linea retta, in linea collaterale, il computo dei gradi di parentela e anche sulla affinità, cioè sul vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Approfondendo la ricerca si trova traccia della parola nell’ art. 307 del Codice penale, ai fini dell’esclusione dal reato di cospirazione o di banda armata, ma la definizione del caso vale solo ai fini della legge penale, dunque i dubbi permangono o, forse, si amplificano.
Secondo questa definizione, dando per buono che i congiunti del decreto del governo siano assimilabili ai “prossimi congiunti”, rilevati nell’articolo del codice penale, si potrebbe andare quindi a trovare genitori, figli, suoceri, nuore e generi in quanto affini di primo grado, il coniuge, sia dell’unione matrimoniale, sia civile, fratelli e sorelle, zii e nipoti, ma non si potrebbe andare a trovare gli affini quindi suoceri, nuore o generi se è morto il coniuge e non ci sono figli, e tantomeno amici e partner con cui non si sia sposati o uniti civilmente. E’ utile però osservare che la norma si rifà al codice Rocco, il codice penale italiano approvato durante il fascismo e che il riferimento alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso è stata aggiunta in seguito all’approvazione delle unioni civili, avvenuta in Italia l’11 maggio 2016.
Gli atti fanno quindi riferimento a un’idea superata di famiglia e di congiunti, dato che la fisionomia dell’ istituzione familiare risulta considerevolmente mutata rispetto all’epoca in cui la disciplina è stata concepita.
Dati alla mano, teoricamente si potrebbe anche andare a trovare la prozia che non vediamo da tempo, ma non la fidanzata, dato che nella definizione codicistica è prevista soltanto l’unione civile, ecco perché, dopo la conferenza di domenica 26 Aprile, sembra che si siano scatenati più dubbi tra gli italiani in merito a questa parola “congiunto” che per la fattibilità del vaccino o i tempi di realizzazione dello stesso, buffo paradosso a primo sguardo.
All’interno della giurisprudenza che regolamenta le vittime dell’illecito civile, sembra però esistere un barlume di speranza per tutti gli innamorati d’Italia in ansia: si parla di congiunti anche in presenza di un duraturo e saldo legame affettivo, anche “a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.
Nelle prossime ore sicuramente il Premier specificherà ulteriormente le perplessità sorte in merito all’argomento, prestando attenzione a non sollevare una questione di costituzionalità, che rischia palesemente di esplodere; questo lascia pensare ad un’interpretazione più ampia e meno limitante che pare possa permettere di incontrarsi anche alle coppie che non convivono e non hanno contratto alcun tipo di vincolo davanti allo Stato.
Così fosse sarebbe sufficiente la compilazione dell’autocertificazione fino ad oggi compilata, specificando il motivo dello spostamento, per poter ricongiungersi con i propri affetti; a esser amanti del cavillo si potrebbe temere un’ulteriore polemica sulla definizione di affetti stabili, laddove stabilità appare anch’essa formula alquanto difficile da incarcerare in una definizione, specialmente in tema di amanti e relazioni extra coniugali, prassi sin dai tempi degli antichi greci.
Probabilmente sarebbe utile comprendere le finalità con cui i decreti vengono emanati e comportarsi coscienziosamente di conseguenza, proteggendo con massima autodisciplina le intenzioni per cui essi sono stati pensati, elaborati e condivisi in un momento topico come questo per il nostro paese e per il mondo intero.