Oggi si sente parlare di CATFISHING, ma di cosa si tratta?
In breve consiste nella creazione di un “profilo social” falso allo scopo di trarre qualcuno in inganno.
Lo scopo? La creazione del profilo falso serve per commettere truffe per conseguire da ignoti malfattori propri vantaggi economici traendo in inganno la vittima, oppure può essere utilizzato per entrare in contatto con persone per acquisire informazioni senza voler svelare la propria vera identità.
In quali modi può essere realizzato?
- Si può utilizzare il profilo di una persona realmente esistente con l’utilizzazione in toto, di tutte le informazioni prelevate da quel profilo social già esistente – se lo scopo di questo utilizzo è quello di ottenere illecitamente un profitto economico si costituisce il reato cui all’art. 494 c.p.;
- Creando un profilo di fantasia o falso, sempre per il medesimo scopo sopra citato , si è in presenza del reato di truffa art. 640 c.p..
Un altra condotta illecita può essere quella di scambio di immagini intime con la vittima per poi indurla in un ricatto, estorcendo denaro per non far divulgare le immagini configurando così il “sextorsion” previsto nell’art. 629 c.p.