Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospendere il decreto interministeriale che introduce l’obbligo di indicazione d’origine del grano nella pasta. Quindia desso è obbligatorio indicare nelle confezioni l’origine del grano utilizzato al fine di garantire al consumatore la corretta informazione e soprattutto la tracciabilità del prodotto alimentare.
Lo fa sapere il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina il quale precisa: “Il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico volto a tutelare l’informazione dei consumatori, considerato anche l’esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l’importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d’origine e/o del luogo di provenienza dell’alimento
e dell’ingrediente primario”.
Il provvedimento firmato dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda entrerà in vigore come previsto il 17
febbraio 2018. “La decisione del Tar del Lazio – ha commentato il Ministro Martina – conferma il diritto dei consumatori alla massima trasparenza delle informazioni in etichetta. Il nostro lavoro a tutela delle produzioni italiane va avanti, per valorizzare l’origine delle materie prime e rafforzare le filiere agroalimentari. Crediamo che questo provvedimento debba essere esteso a tutta l’Unione europea, perché si tratta di una scelta di equità, competitività e giustizia”.
Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE,
Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”