Con la risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica 2024.
In particolare, la risoluzione ha confermato che la sezione deve essere compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si Γ¨ provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Tale obbligo Γ¨ previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto l’assegno unico e universale per i figli a carico.
L’assegno unico, infatti, Γ¨ riconosciuto in alternativa alle detrazioni per carichi di famiglia, ma i dati relativi ai figli a carico devono comunque essere indicati nella Certificazione Unica.
La compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” Γ¨ necessaria per la corretta applicazione di alcune norme fiscali, quali:
- L’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit prevista, per il periodo d’imposta 2023, a favore dei genitori con figli a carico;
- Il riconoscimento dell’assegno unico ai figli disabili con etΓ superiore a 21 anni.
I sostituti d’imposta devono compilare la sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione Unica 2024 in base alle informazioni in loro possesso.
In particolare, devono indicare:
- I dati anagrafici del coniuge e dei familiari a carico;
- Il codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico;
- Il rapporto di parentela o affinitΓ con il dichiarante;
- La data di nascita del figlio;
- La condizione di disabilitΓ del figlio.
I dati relativi ai figli a carico devono essere indicati anche se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto la detrazione per carichi di famiglia.
La mancata compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 471/1997 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta evasa, nel caso in cui il sostituto d’imposta non fornisca le informazioni richieste per la determinazione del reddito complessivo o della base imponibile.